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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza
(Pubblicato nella G.U. n. 143 del 21/6/1999 e rettificato nella G.U. n. 230 del
30/9/1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Viste le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA Articolo 1 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla
lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce
nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 2 1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 3 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua
anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Articolo 4 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima o al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore a un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui
esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Articolo 5 1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi
e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto
di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'acconto del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una
comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile,
a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo
o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata,
secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base a un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Articolo 6 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo
le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del
contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 7 1. Gli articoli 3, 4 e 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni a una data
determinata o in un periodo stabilito.
Articolo 8 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto
tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate
al consumatore.
Articolo 9 1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua
previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Articolo 10 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo11 1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. é nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa
da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Articolo12 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9
e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689, sull'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio
o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in
cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali).
Articolo 13 1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni
dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281.
Articolo 14 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 15 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un Testo unico di coordinamento delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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